Conversione patente straniera in italiana

Fonte informazione: Sicurauto
I titolari di una patente extracomunitaria possono guidare in Italia con il documento d’origine fino a un anno dall’acquisizione della residenza nel nostro Paese, allegando alla patente una traduzione integrale e ufficiale. Trascorso questo lasso di tempo, per continuare a condurre veicoli sul territorio italiano devono convertire la patente. Ciò è possibile soltanto se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. Aggiornamento del 2 novembre 2021 con la nuova lista dei Paesi extracomunitari che hanno sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. PAESI EXTRACOMUNITARI CHE RILASCIANO PATENTI CONVERTIBILI IN ITALIA. I Paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che hanno sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia per la conversione della patente di guida sono i seguenti: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, San Marino, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia e Ucraina. I seguenti Stati extracomunitari, invece, rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale diplomatico e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari) e Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari). Ricordiamo che le patenti di guida rilasciate da nazioni UE o SEE sono equiparate a quelle italiane. CONVERSIONE PATENTE EXTRACOMUNITARIA IN ITALIANA CON O SENZA ESAMI. Gli stranieri non UE/SEE che sono residenti in Italia da più di quattro anni possono procedere alla conversione della patente extracomunitaria soltanto se il titolare accetta di sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida. I titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda e che hanno conseguito il documento di guida prima di acquisire la residenza nel nostro Paese, possono invece effettuare la conversione senza esami. Importante: non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia. È possibile invece procedere alla conversione di una patente estera conseguita prima dei 18 anni, se si rispettano tutte le condizioni richieste. CONVERSIONE PATENTE EXTRACOMUNITARIA IN ITALIANA: DOCUMENTI E COSTI. La richiesta di conversione di una patente extracomunitaria in italiana dev’essere presentata presso gli uffici della Motorizzazione Civile, allegando i seguenti documenti: – domanda su modello TT2112 (scarica qui) compilato e firmato; – attestazione del versamento di 10,20 euro sul bollettino postale prestampato 9001; – attestazione del versamento di 32,00 euro sul bollettino postale prestampato 4028; – 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata; – patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro; – documento di riconoscimento in originale e in fotocopia; – codice fiscale in originale e in fotocopia; – certificato medico in bollo da 16,00 euro con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato; N.B per la conversione di patenti di alcuni Stati si richiede una traduzione giurata del documento di guida. Gli accordi di reciprocità con alcuni Stati extracomunitari possono contemplare ulteriori istruzioni specifiche per la conversione delle patenti (informarsi preventivamente presso la Motorizzazione). DOCUMENTI PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI. I cittadini extracomunitari devono inoltre esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il permesso di soggiorno o carta di soggiorno (più fotocopia). Tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Anche la ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso la Motorizzazione. In questo ultimo caso basta allegare una fotocopia della ricevuta. Se il richiedente non possiede una carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati. Se tale documento è in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana legalizzata. L’intera pratica della conversione di una patente extracomunitaria in italiana può essere presentata dal diretto interessato o da un’altra persona munita di delega. Oppure sbrigata da un’autoscuola o da un’agenzia di pratiche auto pagando i costi del servizio.
Pubblicato il: 21/11/2022 08:46:59

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